CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto dell’incontro per rinnovo 

Prosegue il confronto tra Aran e Flc-Cgil su scuola, università, ricerca

Il 26 giugno 2025, come da comunicato della Flc-Cgil, si è svolto il 5° meeting tra Aran e le OO.SS. per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2022-2024.

 

Nel corso dell’incontro, i temi affrontati sono stati quelli relativi alle relazioni sindacali, al rafforzamento della contrattazione integrativa e al benessere dei lavoratori; mentre, per il settore Università e Ricerca ci si è soffermati anche su ferie, permessi e malattie, a seguito delle modifiche avanzate dall’Aran.

 

Per quanto concerne la Scuola si è evidenziata la necessità di estendere, a livello di Istituto, i compensi per i coordinatori di classe e altre funzioni collegiali; oltre all’indennità di disagio per il personale docente e Ata che opera su più sedi e all’indennità di responsabilità per i docenti accompagnatori in viaggi di istruzione. A livello nazionale, è necessaria l’inclusione, nella contrattazione, dei criteri per i passaggi verticali e le posizioni economiche del personale Ata.

Per quanto concerne l’Università, la richiesta ha riguardato l’inserimento del regolamento sul diritto allo studio tra le materie di contrattazione. È stato, inoltre, sollevato il problema della lentezza del processo autorizzativo delle sequenze contrattuali relative alle aziende ospedaliere universitarie e alla figura del tecnologo. L’Aran ha dato riscontro a questa richiesta confermando di avere sollecitato gli organismi di controllo. Per Università, Ricerca e AFAM è stata ripresentata la richiesta di spostare la materia della mobilità alla contrattazione integrativa nazionale.

Per quanto concerne la Ricerca, la Flc-Cgil chiede la definizione di tempi certi per il processo autorizzativo dei contratti integrativi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Funzione Pubblica. Accolto positivamente il riferimento alla possibilità di usufruire del buono pasto nelle giornate di lavoro agile e l’inserimento tra le materie di informazione dei dati sull’utilizzo delle risorse dei fondi dell’importo erogato e del numero di lavoratori coinvolti. Infine, per le ferie, è stata chiesta maggiore flessibilità nella programmazione per il personale tecnico-amministrativo e chiarimenti sul contenuto dell’articolo 59 del CCNL del 21 febbraio 2002.

Infine, per quanto concerne AFAM è stato valutato positivamente l’utilizzo delle risorse dei fondi, con dettaglio su importo e numero di lavoratori. Per i ricercatori e il personale docente è stato richiesto l’inserimento, nella contrattazione, dei criteri di accesso e delle tempistiche per il passaggio tra tempo pieno e tempo definito e viceversa.

 

A chiusura dell’incontro, viene sottolineata l’importanza delle risorse economiche e la necessità di riconoscere ai lavoratori le loro spettanze in riferimento alla perdita di potere d’acquisto subita nel triennio implicato. Il prossimo incontro è atteso per la prossima settimana.

Criteri di selezione per i controlli preventivi delle dichiarazioni 730/2025 con rimborso

L’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri di selezione per il controllo preventivo delle dichiarazioni dei redditi, modello 730/2025, che risultano a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2025, n. . 277593).

I controlli preventivi possono essere applicati a dichiarazioni presentate direttamente, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o anche tramite CAF o professionisti abilitati.

 

Le dichiarazioni oggetto di controllo sono quelle modello 730/2025 con esito a rimborso che presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata le quali incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Un ulteriore motivo di controllo è che tali modifiche presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati nel provvedimento, o che determinino un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Gli elementi di incoerenza che possono portare alla selezione per il controllo preventivo sono individuati come segue:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Questi controlli devono essere svolti entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione, se quest’ultima è successiva al termine.

 

Il rimborso spettante, una volta concluse le operazioni di controllo preventivo, è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva.

Approvato il Decreto Flussi 2026-2028

Nell’arco del triennio 2026-2028 gli ingressi autorizzati saranno 497.550 (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 giugno 2025, n. 133).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 giugno scorso, ha approvato, in esame preliminare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai flussi migratori per il triennio 2026-2028, che programma per tale periodo gli ingressi regolari in Italia di lavoratori non comunitari.

In particolare, il decreto prevede, per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati. Nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:

– lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
– lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.

Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica.

Resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.

CCNL Farmacie: sciopero per il rinnovo del contratto

Oggi 1° luglio stop di 4 ore. Per le OO.SS. la proposta salariale di Federfarma è insufficiente

Le OO.SS. di settore Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato per la giornata di oggi, 1° luglio 2025, una mobilitazione dei circa 100mila lavoratori delle farmacie private, farmacisti e collaboratori. Le ragioni della mobilitazione, afferma il segretario nazionale della Filcams, sono legate all’aumento salariale proposto da Federfarma, non considerato adeguato. 

Ai farmacisti che lavorano nelle parafarmacie collocate nei punti vendita della grande distribuzione si applica il contratto della grande distribuzione, che riconosce questa figura professionale specifica: a regime guadagneranno 360,00 euro in più dei colleghi impiegati nelle farmacie. Per tal motivo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil richiedono un aumento di 360,00 euro, che tenga conto della perdita del potere di acquisto maturato tra il 2021 e il 2024 e delle previsioni per il prossimo triennio.

Nelle prossime settimane si svolgeranno assemblee territoriali, sia a carattere regionale che provinciale, rivolte al più ampio numero di lavoratrici e lavoratori del settore. A queste seguiranno presidi territoriali e iniziative pubbliche di fronte alle sedi di Federfarma, delle Prefetture o delle amministrazioni regionali, accompagnate da un documento unitario di denuncia e proposta.

Bonus trattenimento in servizio 2025: l’Agenzia delle entrate conferma l’esenzione fiscale estesa

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.

 

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

 

La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.

 

Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.

Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi con la retribuzione di luglio



In arrivo nuove retribuzioni per il personale del trasporto aereo 


Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano i lavoratori delle imprese associate a Federcatering, ovvero al personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo, nell’ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.970,88 542,70 2.513,58
Quadro B 1.788,40 537,59 2.325,99
Categoria C 1.532,89 537,59 2.070,48
Categoria D 1.284,73 531,59 1.816,32
Categoria E 1.211,73 528,26 1.739,99
Categoria F 1.138,73 524,94 1.663,67
Categoria G 919,72 522,37 1.442,09
Categoria H 824,84 520,51 1.345,35
Categoria I 729,95 518,45 1.248,40

CCNL Tabacco: siglato il rinnovo 2025-2028

Aumenti salariali e rafforzamento delle tutele per i lavoratori

Il 3 luglio 2025 è stato siglato il rinnovo per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. Tale rinnovo realizza pienamente gli obiettivi di incremento del potere di acquisto dei lavoratori del settore e introduce misure normative a tutela e valorizzazione del lavoro.
Il nuovo contratto stabilisce un incremento retributivo di importo pari a 200,00 euro a regime per il livello 4A, corrispondente a un aumento del 12%. Tali incrementi, erogati già a partire dal 1° gennaio 2025, sono corrisposti in 4 tranches come indicato di seguito:
60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
50,00 euro dal 1° gennaio 2026;
50,00 euro dal 1° gennaio 2027;
40,00 euro dal 1° gennaio 2028.

Il nuovo contratto introduce, inoltre, alcune novità economiche come l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello; il raddoppio degli scatti di anzianità e delle indennità di fine campagna. 

Vengono introdotte, altresì, novità normative che mirano a rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori, con un’attenzione particolare alla conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro. Tra queste novità si evidenziano:
– l’integrazione al 100% della maternità obbligatoria per le lavoratrici a tempo indeterminato;
– l’introduzione di 3 giorni di permessi retribuiti per malattie dei figli fino a 3 anni;
– l’estensione dei permessi in caso di decesso anche per i parenti affini di primo grado.

Il rinnovo si occupa anche di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e dell’implementazione di azioni concrete per il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni nell’ambiente lavorativo. 

Seguirà in breve tempo il percorso assembleare per l’approvazione del contratto da parte dei lavoratori.

CCNL Agenzia delle Entrate: nuovo incontro sulla polizza sanitaria

Nuova polizza a decorrere dal 1° agosto 2026

Il 25 giugno si è svolto un incontro tra Fabi e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin per discutere sulla polizza sanitaria con decorrenza dal 1° agosto 2026.

A tal proposito, sono stati rimodulati i  massimali, le franchigie e la tipologia delle prestazioni sanitarie garantite ed ottenuto un incremento del contributo economico aziendale (da 1.080 euro a 1.500 euro annui per dipendente).

Il prossimo incontro è fissato per il 9 luglio, durante il quale verrà definito il nuovo capitolato per la gara pubblica europea.

Durante l’incontro si è discusso sullo smart working e sull’eventuale riduzione delle giornate di in presenza di ferie o malattia o altro giustificativo, oltre alla possibilità di fruizione delle smart working anche sugli sportelli.
Le Associazioni sindacali ritengono, inoltre, maturate le condizioni per il confronto del CCNL.

Ebipro: rafforzata la rete di welfare integrativo

Previste nuove prestazioni per i dipendenti degli Studi Professionali

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali ha deciso di ampliare il catalogo delle prestazioni per le lavoratrici ed i lavoratori del settore.

Attraverso il portale dell’Ente è possibile accedere alle nuove misure di sostegno economico, che rafforzano la rete di welfare integrativo prevista dal sistema della bilateralità offrendo un supporto concreto a genitori, caregiver familiari e famiglie con figli in età scolare. 

Di seguito, le nuove prestazioni disponibili: 

– contributo di 100,00 euro per 12 settimane, riconosciuto al padre lavoratore o al genitore monoaffidatario che fruisca del congedo parentale. Il contributo viene anticipato dal datore di lavoro presentando la domanda ad Ebipro corredata da certificato di nascita, stato di famiglia e buste paga;

– contributo di 500,00 euro, richiedibile fino a due volte durante tutto il periodo di iscrizione alla bilateralità, per i dipendenti con familiari percettori dell’indennità di accompagnamento INPS per uno stato comprovato di inabilità totale, in corso di validità. La domanda viene presentata dal datore di lavoro che anticiperà l’erogazione del contributo;

– dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 sarà possibile presentare istanza per ottenere un rimborso pari al 30% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione dei figli ai centri estivi durante la sospensione scolastica dell’estate 2025 (giugno/settembre).

Le richieste possono essere presentate direttamente dal lavoratore iscritto, anche per più figli. 

Domande di rinnovo dell’ADI: arrivano le indicazioni

Dal 1° luglio 2025 i beneficiari dell’Assegno di inclusione potranno presentare una nuova istanza (INPS, messaggio 27 giugno 2025, n. 2052).

Dato che a giugno 2025, i beneficiari che hanno ricevuto l’Assegno di Inclusione (ADI) dalla mensilità di gennaio 2024, hanno percepito il diciottesimo e ultimo pagamento, a luglio potranno presentare la domanda di rinnovo del beneficio. Come previsto dal Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) il rinnovo avrà una durata massima di 12 mesi.

Al riguardo, l’INPS ha comunicato che invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine delle 18 mensilità, con le indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo, con questo testo: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

Al fine di semplificare il processo di presentazione della domanda di rinnovo, i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al SIISL, né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD) nucleo. Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo. Nel caso di cambiamenti nel nucleo familiare, invece, dopo la presentazione della domanda dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.